Art. 3 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale - Area XII «Cultura, sport, tempo libero» - alle seguenti Unita' Previsionali di Base dello Stato di previsione della spesa: U.P.B. 12.106 «Iniziative per eventi culturali»; U.P.B. 12.206 «Interventi per eventi culturali». 2. Agli oneri per gli esercizi relativi alle annualita' 2010 e 2011 si provvedera' con le relative leggi di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 4 dicembre 2009 BURLANDO