Art. 3 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale -  Area
XII  «Cultura,  sport,  tempo  libero»   -   alle   seguenti   Unita'
Previsionali di Base dello Stato di previsione della spesa: 
      U.P.B. 12.106 «Iniziative per eventi culturali»; 
      U.P.B. 12.206 «Interventi per eventi culturali». 
    2. Agli oneri per gli esercizi relativi alle  annualita'  2010  e
2011 si provvedera' con le relative leggi di bilancio. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 4 dicembre 2009 
 
                              BURLANDO