Art. 3.
 
   1.  Nelle  aree di tutela ambientale e nelle aree a parco naturale
individuate  nella  cartografia  in  scala   1:25.000   del   sistema
ambientale del piano urbanistico provinciale, l'autorizzazione di cui
all'art. 15 della legge provinciale 6 settembre 1971, n.  12,  e'  di
competenza della giunta provinciale.
   2. Si applica l'art. 27, della legge provinciale 6 settembre 1971,
n. 12, cosi' come modificato dall'art. 12 della legge provinciale  20
marzo 1973, n. 12.