Art. 3. 1. Nelle aree di tutela ambientale e nelle aree a parco naturale individuate nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale del piano urbanistico provinciale, l'autorizzazione di cui all'art. 15 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e' di competenza della giunta provinciale. 2. Si applica l'art. 27, della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, cosi' come modificato dall'art. 12 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 12.