Art. 3.
 
                        Commissione consultiva
   1.  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente
art. 2 e' istituita  presso  l'assessorato  regionale  competente  in
materia  di sanita' una commissione tecnico-consultiva con il compito
di esprimere pareri  in  ordine  agli  aspetti  tecnico-organizzativi
delle  strutture e delle istituzioni sanitarie di proprieta' privata,
previa visita ispettiva.
   2.  La  commissione  e'  nominata  con  deliberazione della giunta
regionale, sentita la commissione consiliare  permanente  competente,
ed e' composta da:
     a)  l'assessore regionale competente in materia di sanita' o suo
delegato, presidente;
     b) tre esperti in igiene ed organizzazione sanitaria;
     c) tre esperti in prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
     d) due esperti in edilizia sanitaria e fisica sanitaria;
     e)  quattro  esperti nelle varie discipline sanitarie di cui due
designati dalla federazione regionale dell'ordine dei  medici  e  due
dalle associazioni di categoria.
   3.  Le  funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
funzionario dell'assessorato regionale alla sanita'.
   4. La commissione dura in carica tre anni.
   5.  Ai  membri  estranei  all'amministrazione  regionale spetta il
trattamento economico previsto dalla legge regionale 9  giugno  1975,
n.  60  e  successive  modificazioni ed integrazioni, per la quale e'
prevista l'apposita disponibilita' nel bilancio regionale in corso.