Art. 3. Commissione consultiva 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2 e' istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di sanita' una commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere pareri in ordine agli aspetti tecnico-organizzativi delle strutture e delle istituzioni sanitarie di proprieta' privata, previa visita ispettiva. 2. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, ed e' composta da: a) l'assessore regionale competente in materia di sanita' o suo delegato, presidente; b) tre esperti in igiene ed organizzazione sanitaria; c) tre esperti in prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; d) due esperti in edilizia sanitaria e fisica sanitaria; e) quattro esperti nelle varie discipline sanitarie di cui due designati dalla federazione regionale dell'ordine dei medici e due dalle associazioni di categoria. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale alla sanita'. 4. La commissione dura in carica tre anni. 5. Ai membri estranei all'amministrazione regionale spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, per la quale e' prevista l'apposita disponibilita' nel bilancio regionale in corso.