Art. 3. Rapporti con la Regione L'Istituto collabora con gli organi statutari della Regione e fornisce ad essi, nell'ambito delle proprie competenze, il supporto conoscitivo per l'espletamento delle loro funzioni. I rapporti funzionali tra l'Istituto e gli organi della Regione sono assicurati, ciascuno per le proprie competenze, per il tramite dei presidenti del consiglio e della giunta regionale.