Art. 3.
                       Rapporti con la Regione
 
   L'Istituto  collabora  con  gli  organi  statutari della Regione e
fornisce ad essi, nell'ambito delle proprie competenze,  il  supporto
conoscitivo per l'espletamento delle loro funzioni.
   I  rapporti  funzionali  tra l'Istituto e gli organi della Regione
sono assicurati, ciascuno per le proprie competenze, per  il  tramite
dei presidenti del consiglio e della giunta regionale.