Art. 3.
 
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 29 dicembre 1987
 
                               MATTUCCI