Art. 3.
 
   L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato
in lire 6 miliardi per l'esercizio 1987.
   Alla spesa relativa si provvede a termini dell'art. 37 della legge
regionale 29 dicembre 1977, n. 81 mediante prelevamento,  della  sola
competenza,  dal  fondo globale di cui al cap. 325000 del bilancio di
previsione per l'esercizio 1987.
   La  partita  n.  4, iscritta nell'elenco n. 5 allegato al bilancio
medesimo, e' ridotta di lire 6 miliardi.
   Nello  stato  di previsione della spesa del bilancio di competenza
per  l'esercizio  finanziario  1987  sono  introdotte   le   seguenti
variazioni:
   (Omissis).
   L'utilizzazione  del  predetto  stanziamento ha luogo nel rispetto
delle procedure stabilite dalle disposizioni riguardanti l'intervento
straordinario nel Mezzogiorno.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 12 gennaio 1988
 
                               MATTUCCI