Art. 3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 6 miliardi per l'esercizio 1987. Alla spesa relativa si provvede a termini dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 mediante prelevamento, della sola competenza, dal fondo globale di cui al cap. 325000 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987. La partita n. 4, iscritta nell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo, e' ridotta di lire 6 miliardi. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni: (Omissis). L'utilizzazione del predetto stanziamento ha luogo nel rispetto delle procedure stabilite dalle disposizioni riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, addi' 12 gennaio 1988 MATTUCCI