Art. 3. 1. La domanda di contributo dovra' essere presentata dal consorzio alla direzione regionale dell'industria, corredata dal programma annuale di attivita' e dal preventivo sommario di spesa, entro il 15 settembre di ciascun anno antecedente a quello per cui il contributo viene richiesto. 2. Il contributo verra' erogato in via anticipata nella misura dell'80%; il residuo 20% verra' erogato ad avvenuta approvazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo medesimo. 3. I contributi di cui al comma primo dell'art. 2 della presente legge comprendono anche l'importo dell'IVA. 4. Il rendiconto dovra' essere presentato alla direzione regionale dell'industria entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello per cui il contributo e' stato richiesto ed utilizzato.