Art. 3.
 
   1. La domanda di contributo dovra' essere presentata dal consorzio
alla direzione  regionale  dell'industria,  corredata  dal  programma
annuale  di attivita' e dal preventivo sommario di spesa, entro il 15
settembre di ciascun anno antecedente a quello per cui il  contributo
viene richiesto.
   2.  Il  contributo  verra'  erogato in via anticipata nella misura
dell'80%; il residuo 20% verra' erogato ad avvenuta approvazione  del
rendiconto delle spese sostenute con il contributo medesimo.
   3.  I  contributi di cui al comma primo dell'art. 2 della presente
legge comprendono anche l'importo dell'IVA.
   4. Il rendiconto dovra' essere presentato alla direzione regionale
dell'industria entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a  quello
per cui il contributo e' stato richiesto ed utilizzato.