Art. 3. I presidenti delle commissioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, provvedono alla convocazione dei richiedenti mediante avviso da inviarsi tramite il comune di residenza dell'interessato, almeno venti giorni prima della data stabilita per la visita collegiale. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la facolta' di avvalersi dell'assistenza di un proprio medico di fiducia. Il giudizio delle commissioni di cui al primo comma del presente articolo deve essere comunicato dal segretario, entro dieci giorni dalla data della decisione, all'interessato, previa notifica a cura del comune di residenza del medesimo. Contro il giudizio della commissione di prima istanza ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera alla competente commissione sanitaria regionale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.