Art. 3.
          (art. 3 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
          (art. 2 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                        Sfera di applicazione
 
   1.   Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  alle
attivita'   di   cui   all'art.   1,   qualora    siano    esercitate
artigianalmente.
   2. In particolare non si considerano esercitate artigianalmente le
attivita' qualora:
    a)   nell'impresa  esista  una  netta  separazione  tra  gestione
tecnico-produttiva e quella contabile-amministrativa;
    b)  il ciclo produttivo sia prevalentemente attuato con divisione
del lavoro;
    c)  la  produzione  sia  attuata  in serie con processo del tutto
automatizzato;
    d)  l'impresa  affida  normalmente  i  propri  lavori  o i lavori
comunque assunti ad altre imprese o  abbia  una  composita  struttura
aziendale.
   3.  All'atto  della classificazione di un'impresa assume rilevanza
la natura e la struttura complessiva della stessa.
   4.  Non  sono  comunque  considerate  imprese artigiane le imprese
costituite in  forma  di  societa'  in  accomandita  per  azioni,  di
societa' a responsabiita' limitata e di societa' per azioni.