Art. 3. (art. 3 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 2 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Sfera di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attivita' di cui all'art. 1, qualora siano esercitate artigianalmente. 2. In particolare non si considerano esercitate artigianalmente le attivita' qualora: a) nell'impresa esista una netta separazione tra gestione tecnico-produttiva e quella contabile-amministrativa; b) il ciclo produttivo sia prevalentemente attuato con divisione del lavoro; c) la produzione sia attuata in serie con processo del tutto automatizzato; d) l'impresa affida normalmente i propri lavori o i lavori comunque assunti ad altre imprese o abbia una composita struttura aziendale. 3. All'atto della classificazione di un'impresa assume rilevanza la natura e la struttura complessiva della stessa. 4. Non sono comunque considerate imprese artigiane le imprese costituite in forma di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabiita' limitata e di societa' per azioni.