Art. 3. Progetti finalizzati 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la giunta regionale, per accertate esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, non froneggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, potra' predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore a un anno, contenenti la precisa indicazione del personale occorrente, distinto per qualifica funzionale e profilo professionale, e degli obiettivi da perseguire, nonche' svolgere, qualora richiesta, funzione di indirizzo e coordinamento dei progetti di competenza degli enti locali. 2. I progetti di cui al comma 1 avranno in linea di massima riferimento alle seguenti attivita': contratti di formazione-lavoro; assistenza agli anziani e handicappati; difesa del litorale e sua utilizzazione sociale; tutela dell'ambiente; ecologia; difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico; conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici; sistemi integrati di educazione, nonche' ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attivita' produttive e terziarie. 3. I progetti saranno finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione potra' indicare nel proprio bilancio, in relazione ad autonome valutazioni finanziarie. 4. I progetti finalizzati saranno attuati in parte con personale gia' in servizio e in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalita' e alle condizioni che saranno stabilite con legge dello Stato secondo quanto previsto al punto 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.