Art. 3. Competenza territoriale delle compagnie barracellari 1. Le compagnie barracellari espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza. 2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalle compagnie barracellari esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonche' nei casi di cui ai successivi articoli 5, 10 e 30.