Art. 3.
         Competenza territoriale delle compagnie barracellari
 
   1.   Le  compagnie  barracellari  espletano  le  proprie  funzioni
ordinariamente entro il territorio del Comune di appartenenza.
   2.  Operazioni  esterne,  rispetto  al territorio di appartenenza,
possono essere svolte dalle compagnie barracellari esclusivamente  in
caso  di  necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel
territorio di appartenenza, nonche' nei casi  di  cui  ai  successivi
articoli 5, 10 e 30.