Art. 3. 1. La giunta regionale indirizza l'attivita' dei rappresentanti della Regione nel quadro delle leggi regionali, degli obiettivi dei programmi regionali e delle direttive stabilite dal consiglio regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 59 dello statuto. 2. I rappresentanti della Regione nella S.p.A. EVAM riferiscono periodicamente alla giunta sull'attivita' e sulla gestione economica della societa'.