Art. 3.
 
   1.  La  giunta  regionale indirizza l'attivita' dei rappresentanti
della Regione nel quadro delle leggi regionali, degli  obiettivi  dei
programmi   regionali  e  delle  direttive  stabilite  dal  consiglio
regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 59 dello statuto.
   2.  I  rappresentanti  della Regione nella S.p.A. EVAM riferiscono
periodicamente alla giunta sull'attivita' e sulla gestione  economica
della societa'.