Art. 3.
          Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
 
   1. Il presidente della Giunta regionale:
     a)  emana  le  ordinanze  contingibili e urgenti interessanti il
territorio regionale o quello di piu' comuni;
     b)  emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti
adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 2;
     c)  adotta  ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli
dalla legge, che non realizzi l'esercizio di  funzioni  trasferite  o
delegate ai sensi della presente legge.
   2.  Le  funzioni  di cui alle lettere b) e c) del precedente comma
possono essere delegate all'assessore alla Sanita'.
   3.    L'attivita'    istruttoria   e   preparatoria,   tecnica   e
amministrativa, preordinata all'emanazione dei provvedimenti  di  cui
al presente articolo, e' svolta dagli uffici regionali, dai presidi e
dai servizi delle Unita' sanitarie locali.
   4. L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma
e' demandata ai sindaci e alle Unita' sanitarie locali competenti per
territorio.