Art. 3. 1. Il presidente della Regione, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a regolamentare i rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Roma e Fiumicino, derivanti dall'avvenuta variazione territoriale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 6 marzo 1992 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 marzo 1992.