Art. 3.
Tipologia e classificazione degli ambulatori
di medicina e/o chirurgia estetica
1. Le prestazioni eseguite negli ambulatori di cui alla precedente
legge rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico e sono
di pertinenza delle seguenti branche specialistiche:
a) endocrinologia;
b) scienze dell'alimentazione e dietologica;
c) fisiokinesiterapia;
d) dermatologia;
e) angiologia;
f) chirurgia plastica;
g) chirurgia maxillo facciale.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui
all'art. 7, puo' individuare altre branche specialistiche che abbiano
pertinenza con le attivita' di medicina estetica.
3. Gli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica, a seconda
dell'attivita' svolta, si distinguono in:
ambulatori ad indirizzo medico;
ambulatori ad indirizzo chirurgico;
ambulatori ad indirizzo medico e chirurgico.
4. A loro volta gli ambulatori di cui al comma precedente si
considerano:
monodirezionali, qualora i trattamenti siano finalizzati alla
correzione di un determinato tipo di inestetismi;
pluridirezionali, qualora i trattamenti praticati siano
finalizzati alla correzione di piu' tipi di inestetismi.
5. Gli ambulatori che svolgono attivita' chirurgica, sulla base di
quanto previsto dell'allegato A si distinguono in due livelli.
6. Negli ambulatori di primo livello non possono essere eseguiti
atti chirurgici che prevedono durante la loro esecuzione perdita di
coscienza o di motilita' di segmenti scheletrici. Pertanto devono
essere somministrate dosi di anestetico locale tali da consentire
all'utente di deambulare al termine dell'atto chirurgico. E' fatto
espresso divieto all'uso dell'anestesia generale o alla sedazione per
via endovenosa.
7. Negli ambulatori di secondo livello sono consentiti,
limitatamente alle ore antimeridiane, interventi chirurgici in
sedazione venosa o in anestesia generale oppure che comportino la
perdita di motilita' di segmenti degli arti, di durata prevista non
superiore a 60 minuti primi, tali da consentire ai pazienti operati
il recupero della propria autonomia e di lasciare l'ambulatorio
nell'arco della stessa giornata e non oltre le ore 19.
8. Gli ambulatori di medicina o chirurgia ad indirizzo estetico
devono, a seconda della tipologia e classificazione, essere in
possesso dei requisiti minimi previsti dall'allegato A alla presente
legge.