Art. 3. Tipologia e classificazione degli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica 1. Le prestazioni eseguite negli ambulatori di cui alla precedente legge rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico e sono di pertinenza delle seguenti branche specialistiche: a) endocrinologia; b) scienze dell'alimentazione e dietologica; c) fisiokinesiterapia; d) dermatologia; e) angiologia; f) chirurgia plastica; g) chirurgia maxillo facciale. 2. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale di cui all'art. 7, puo' individuare altre branche specialistiche che abbiano pertinenza con le attivita' di medicina estetica. 3. Gli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica, a seconda dell'attivita' svolta, si distinguono in: ambulatori ad indirizzo medico; ambulatori ad indirizzo chirurgico; ambulatori ad indirizzo medico e chirurgico. 4. A loro volta gli ambulatori di cui al comma precedente si considerano: monodirezionali, qualora i trattamenti siano finalizzati alla correzione di un determinato tipo di inestetismi; pluridirezionali, qualora i trattamenti praticati siano finalizzati alla correzione di piu' tipi di inestetismi. 5. Gli ambulatori che svolgono attivita' chirurgica, sulla base di quanto previsto dell'allegato A si distinguono in due livelli. 6. Negli ambulatori di primo livello non possono essere eseguiti atti chirurgici che prevedono durante la loro esecuzione perdita di coscienza o di motilita' di segmenti scheletrici. Pertanto devono essere somministrate dosi di anestetico locale tali da consentire all'utente di deambulare al termine dell'atto chirurgico. E' fatto espresso divieto all'uso dell'anestesia generale o alla sedazione per via endovenosa. 7. Negli ambulatori di secondo livello sono consentiti, limitatamente alle ore antimeridiane, interventi chirurgici in sedazione venosa o in anestesia generale oppure che comportino la perdita di motilita' di segmenti degli arti, di durata prevista non superiore a 60 minuti primi, tali da consentire ai pazienti operati il recupero della propria autonomia e di lasciare l'ambulatorio nell'arco della stessa giornata e non oltre le ore 19. 8. Gli ambulatori di medicina o chirurgia ad indirizzo estetico devono, a seconda della tipologia e classificazione, essere in possesso dei requisiti minimi previsti dall'allegato A alla presente legge.