Art. 3.
       Condizioni per l'esercizio dell'attivita' professionale
 
   1. L'esercizio della professione di organizzatore professionale di
congressi  e'  subordinato al rilascio di licenza da parte del comune
di residenza ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c)  della  legge
regionale 7 settembre 1988, n. 50.
   2.  Fatto  salvo  quanto previsto dall'art. 123, comma 2 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto
18  giugno  1931,  n.  773,  il rilascio della licenza e' subordinato
all'esito   favorevole   di   prove   d'esame   espletate   ai   fini
dell'accertamento  del  possesso  dei requisiti tecnico-professionali
accertati dinanzi alla Commissione di cui all'art. 4.
   3. Nella licenza devono essere  trascritte  tutte  le  indicazioni
riportate nell'attestato di idoneita'.
   4.  La  licenza  ha validita' quinquennale e puo' essere rinnovata
entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza  per  identico  periodo  a
seguito  di presentazione al comune di residenza di apposita istanza,
corredata  da  una  relazione  attestante  l'attivita'   svolta   nel
quinquennio.
   5.  La professione puo' essere esercitata anche in forma associata
o di impresa individuale o di societa' commerciale.
   6. La licenza non e' rinnovata o e' revocata dal comune qualora il
titolare abbia perduto uno dei requisiti per cui la licenza e'  stata
rilasciata.
   7.  Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza di cui al
comma 1  coloro  che  prestano  la  loro  opera  alla  dipendenza  di
amministrazioni pubbliche o di imprese private con rapporto di lavoro
subordinato,  allorche'  la  loro  attivita' sia direttamente resa in
favore dell'amministrazione o dell'impresa da cui dipendono.