Art. 3.
 
   Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 5  della
legge  n.  845/78, in possesso dei requisiti previsti, non ricompresi
tra quelli di cui al precedente articolo, sono affidate  direttamente
attivita' formative in relazione alle poste finanziarie appositamente
destinate  dai  Piani annuali di F.P. previa comparazione qualitativa
tra  almeno  tre  proposte  progettuali  e   secondo   le   modalita'
individuate ai sensi di cui all'art. 37 della legge regionale 2 marzo
1990, n. 7.