Art. 3. Criteri per la istituzione e la gestione dei servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi 1. La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilita' costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge. 2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario e gli opportuni interventi di profilasssi veterinaria eseguiti dal Servizio veterinario dell'U.S.S.L.. 3. I cani possono essere allontanati dal canile pubblico solo dopo che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha durata di dieci giorni. 4. Trascorso il periodo di osservazione, i cani che risultano senza proprietario e non possono essere restituiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20, relativa alla anagrafe canina, sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta. 5. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria. 6. Il canile deve essere costituito da box individuali, agevolmente lavabili e disinfettabili, in modo da garantire la massima igiene: le dimensioni e le caratteristiche devono essere tali da consentire le fondamentali liberta' di movimento ed il benessere degli animali temporaneamente ricoverati. 7. Il canile deve essere dotato di efficiente approvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge: devono essere eseguite periodiche, frequenti pulizie, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. 8. Il canile deve disporre di un locale ad uso sanitario, da adibirsi agli interventi veterinari di cui al secondo comma del presente articolo. 9. Il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del Servizio veterinario della U.S.S.L.. Sul registro devono essere annotate; la data ed il luogo di cattura dell'animale, vagante i dati segnaletici il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalita' del destinatario. 10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione. 11. I Comuni forniscono, su richiesta, le informazioni riguardanti i cani di proprieta' catturati: luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero di tatuaggio, modalita' per la restituzione.