Art. 3. Linee programmatiche e di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera 1. Per il conseguimento delle finalita' e degli obiettivi indicati nei precedenti articoli 1 e 2, sono approvate le linee programmatiche e di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera, contenute nei seguenti allegati che fanno parte integrante della presente legge: a) allegato n. 1: Ricognizione qualitativa e quantitativa della rete dei posti letto ospedalieri, comprensiva di quelli delle case di cura private convenzionate nonche' del residuo manicomiale e dei presidi di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) allegato n. 2: Criteri, standard e parametri per la definizione ed il dimensionamento qualitativo e quantitativo della rete ospedaliera, ivi compresi i servizi di emergenza e di assistenza neonatale; c) allegato n. 3: Determinazione complessiva del fabbisogno ospedaliero, su base regionale. 2. Il fabbisogno di posti letto, in relazione a quanto indicato nell'allegato di cui alla lettera c) del comma 1 nonche' agli stand- ard e parametri previsti nell'allegato di cui alla lettera b) del comma stesso, e' quantificato in complessivi 31.928 posti letto, corrispondenti a 6,150 per mille abitanti. Il rientro dall'eccedenza di posti letto rispetto al predetto fabbisogno e' effettuato in misura non inferiore al 15 per cento, nell'ambito dei provvedimenti indicati al successivo articolo 4 e, per la quota residua, entro il 31 dicembre 1995. Il fabbisogno di posti letto e' articolato nelle diverse aree funzionali come segue: area funzionale di medicina: 13.571 (2,614%); area funzionale di chirurgia: 10.850 (2,090%); area delle terapie intensive: 883 (0,170%); area materno-infantile: 3.769 (0,726%); area della riabilitazione e lungodegenza post-acuzie: 2.855 (0,550%). 3. Le operazioni di sconvenzionamento previste agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, 11 e 12 concorrono al raggiungimento della misura di rientro dall'eccedenza di posti letto, prevista in sede di prima attuazione della presente legge dal comma 2.