Art. 3.
     Prestazioni di natura sanitaria a favore di persone anziane
          non autosufficienti ricoverate in case di riposo
 
   1.   Per  quanto  concerne  l'assunzione  a  carico  delle  unita'
sanitarie  locali  della  spesa  inerente  a  prestazioni  di  natura
sanitaria  erogate  a  favore  di persone anziane non autosufficienti
ricoverate  in  case  di  riposo,   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni  contenute  nell'articolo  6  della legge provinciale 15
marzo 1983, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (legge
finanziaria)",   come   modificato   dall'articolo   47  della  legge
provinciale 12  luglio  1991,  n.  14  concernente  "Ordinamento  dei
servizi socio-assistenziali in provincia di Trento".