Art. 3. Prestazioni di natura sanitaria a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo 1. Per quanto concerne l'assunzione a carico delle unita' sanitarie locali della spesa inerente a prestazioni di natura sanitaria erogate a favore di persone anziane non autosufficienti ricoverate in case di riposo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)", come modificato dall'articolo 47 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento".