Art. 3.
                   Funzionamento della commissione
 
   1. La commissione elegge fra i  suoi  membri,  a  maggioranza  dei
componenti, il presidente e il vice-presidente.
   2.  Il  presidente  convoca  e presiede le sedute. La convocazione
della commissione deve essere disposta quando sia richiesta da almeno
un terzo dei suoi componenti.
   3. Per la validita' delle sedute della commissione  e'  necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo che la presente
legge o il regolamento interno prevedano una maggioranza qualificata,
le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
   4. La commissione opera in piena autonomia e adotta un regolamento
interno  per  la disciplina della propria organizzazione, del proprio
funzionamento, nonche' per l'istruttoria dei propri lavori.
   5. La commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro,  integrati
eventualmente con esperti.
   6.  Ai  componenti  della  commissione  ed  al  segretario  di cui
all'articolo 9, comma 2, sono corrisposti i compensi  ed  i  rimborsi
stabiliti  dalla  legge  provinciale  20  gennaio 1958, n. 4, come da
ultimo  modificata  dall'articolo  42  della  legge  provinciale   23
febbraio 1990, n. 6.