Art. 3. Funzionamento della commissione 1. La commissione elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei componenti, il presidente e il vice-presidente. 2. Il presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della commissione deve essere disposta quando sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. 3. Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo che la presente legge o il regolamento interno prevedano una maggioranza qualificata, le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 4. La commissione opera in piena autonomia e adotta un regolamento interno per la disciplina della propria organizzazione, del proprio funzionamento, nonche' per l'istruttoria dei propri lavori. 5. La commissione puo' articolarsi in gruppi di lavoro, integrati eventualmente con esperti. 6. Ai componenti della commissione ed al segretario di cui all'articolo 9, comma 2, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come da ultimo modificata dall'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.