Art. 3.
       Fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco
 
   1. Per il sostegno dell'attivita' delle associazioni  pro-loco  e'
istituito  il fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco,
la cui entita' e' stabilita annualmente con legge finanziaria e  alla
cui ripartizione partecipano tutte le associazioni pro-loco che siano
iscritte  nell'elenco  di  cui  agli  articoli  26  e  27 della legge
regionale n. 9/1987, e che abbiano presentato, all'ufficio  regionale
per  il  turismo  e  lo  sport,  entro  il  31 marzo di ogni anno, un
programma di attivita' da svolgersi  durante  l'esercizio  in  corso,
corredato dal bilancio delle entrate e delle uscite previste, nonche'
dal  bilancio  consuntivo  dell'attivita'  svolta durante l'esercizio
precedente.
   2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito come segue:
     a) per il sessanta per  cento  in  parti  uguali  tra  tutte  le
associazioni pro-loco aventi diritto;
     b) per il venti per cento in proporzione diretta al numero delle
presenze  alberghiere  ed extralberghiere limitatamente agli esercizi
iscritti  al  REC,  ufficialmente  rilevate  durante  l'anno   solare
precedente  nel  territorio  del comune sede di ciascuna associazione
pro-loco,  fatto  pari  a  cento  il  totale  delle  presenze  stesse
registrate  nel  medesimo  periodo  nell'insieme  del  comuni sede di
associazioni pro-loco;
     c) per  il  dieci  per  cento  in  parti  uguali  tra  tutte  le
associazioni  pro-loco  situate al di fuori degli ambiti territoriali
delle APT.
   3.  La  residua  quota  del  dieci  per  cento  viene riservata al
finanziamento di specifiche esigenze  di  acquisizione  di  mobili  e
attrezzature,  nella  misura  massima  del  cinquanta per cento della
spesa regolarmente sostenuta e documentata.
   4. Le somme eventualmente ancora disponibili dopo  la  concessione
dei   finanziamenti   di   cui  al  comma  3,  nonche'  le  eventuali
integrazioni del fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi  in
corso   di   esercizio,   sono   ripartite   in  proporzione  diretta
all'ammontare dei contributi  gia'  concessi  in  applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 1.
   5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e'
disposta,  con  provvedimenti  della  giunta  regionale,  su proposta
dell'assessore al  turismo,  sport  e  beni  culturali;  le  relative
proposte  di  deliberazione sono elaborate dall'ufficio regionale per
il turismo e lo sport  e  sottoposte  all'approvazione  della  giunta
entro il 30 aprile di ogni anno.
   6.  In  caso  di  costituzione  in data posteriore al 31 marzo, le
nuove associazioni pro-loco possono, limitatamente al primo esercizio
di attivita', accedere ai benefici della legge  regionale  24  giugno
1992,  n.  31  (Concessione  di  contributi  per  la realizzazione di
iniziative   di   interesse   turistico-promozionale),   anche    per
manifestazioni e iniziative aventi carattere di ordinarieta', purche'
presentino interesse turistico-promozionale.