Art. 3. Fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco 1. Per il sostegno dell'attivita' delle associazioni pro-loco e' istituito il fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco, la cui entita' e' stabilita annualmente con legge finanziaria e alla cui ripartizione partecipano tutte le associazioni pro-loco che siano iscritte nell'elenco di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 9/1987, e che abbiano presentato, all'ufficio regionale per il turismo e lo sport, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma di attivita' da svolgersi durante l'esercizio in corso, corredato dal bilancio delle entrate e delle uscite previste, nonche' dal bilancio consuntivo dell'attivita' svolta durante l'esercizio precedente. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito come segue: a) per il sessanta per cento in parti uguali tra tutte le associazioni pro-loco aventi diritto; b) per il venti per cento in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere limitatamente agli esercizi iscritti al REC, ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nel territorio del comune sede di ciascuna associazione pro-loco, fatto pari a cento il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo nell'insieme del comuni sede di associazioni pro-loco; c) per il dieci per cento in parti uguali tra tutte le associazioni pro-loco situate al di fuori degli ambiti territoriali delle APT. 3. La residua quota del dieci per cento viene riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa regolarmente sostenuta e documentata. 4. Le somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3, nonche' le eventuali integrazioni del fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione diretta all'ammontare dei contributi gia' concessi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e' disposta, con provvedimenti della giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sport e beni culturali; le relative proposte di deliberazione sono elaborate dall'ufficio regionale per il turismo e lo sport e sottoposte all'approvazione della giunta entro il 30 aprile di ogni anno. 6. In caso di costituzione in data posteriore al 31 marzo, le nuove associazioni pro-loco possono, limitatamente al primo esercizio di attivita', accedere ai benefici della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale), anche per manifestazioni e iniziative aventi carattere di ordinarieta', purche' presentino interesse turistico-promozionale.