Art. 3. P r o c e d u r e 1. Le istanze al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento devono essere presentate, su appositi moduli, dal richiedente al servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'assessorato della sanita' ed assistenza sociale, anche per il tramite della sezione regionale dell'ANMIL. 2. Per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, gli interessati devono produrre la seguente documentazione: a) relativamente agli interventi di cui alle lettere a) e g): 1) documentazione attestante il reddito annuo lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, ivi compresa la rendita percepita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (IN- AIL); 2) situazione di famiglia; 3) codice fiscale dell'invalido; b) relativamente agli interventi di cui alla lettera b): 1) situazione di famiglia; 2) codice fiscale dell'invalido; c) relativamente agli interventi di cui alla lettera c): 1) situazione di famiglia; 2) certificato di iscrizione e frequenza scolastica; 3) codice fiscale dell'invalido; d) relativamente agli interventi di cui alla lettera d): 1) situazione di famiglia; 2) certificato di iscrizione e frequenza scolastica del figlio studente; 3) codice fiscale dell'invalido; e) relativamente agli interventi di cui alla lettera e): 1) situazione di famiglia; 2) codice fiscale dell'invalido; 3) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'invalido svolge attivita' lavorativa; 4) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidita'; 5) documentazione attestante la spesa sostenuta e il periodo del soggiorno; f) relativamente agli interventi di cui alla lettera h): 1) situazione di famiglia; 2) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidita'; 3) fotocopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone RAI-TV; 4) fotocopia del frontespizio del libretto di abbonamento alla RAI-TV; 5) codice fiscale dell'invalido; g) relativamente agli interventi di cui alla lettera f): 1) situazione di famiglia; 2) codice fiscale dell'invalido; 3) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidita'; 4) documentazione attestante il reddito annuo lordo di tutti i componenti il nucleo familiare ivi compresa la rendita percepita dell'INAIL. 3. L'amministrazione regionale puo' effettuare ogni opportuna verifica per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento. 4. Gli interventi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono concessi o negati con deliberazione della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 20 giugno 1994 Il Presidente: VIERIN