Art. 3. Competenze regionali 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4, stabilisce le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale ed il numero massimo di licenze e/o autorizzazioni che in ogni area possono essere rilasciate. Tale deliberazione viene assunta tenendo conto del numero di licenze e/o autorizzazioni rilasciate in precedenza e di fattori quali il numero di abitanti, l'estensione territoriale e le relative caratteristiche, l'intensita' di movimenti per ragioni di turismo, cura, soggiorno e lavoro e di altri fattori caratterizzanti l'area territoriale. 2. La Giunta regionale esercita inoltre funzioni di coordinamento allo scopo di assicurare una gestione uniforme degli autoservizi pubblici non di linea e al fine di realizzare un'adeguata integrazione del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto. 3. Al fine di realizzare l'integrazione di cui al comma 2, la Giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni con i titolari di servizi di taxi o di noleggio con conducente a mezzo di autoveicolo, minibus o autobus per servizi di trasporto pubblico a chiamata.