Art. 3.
                        Competenze regionali
 
   1.  La  Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente,
territorio e trasporti, sentita  la  commissione  consultiva  di  cui
all'art.  4,  stabilisce  le  aree  di  utenza  in  cui delimitare il
territorio  regionale  ed  il   numero   massimo   di   licenze   e/o
autorizzazioni  che  in  ogni  area  possono  essere rilasciate. Tale
deliberazione viene assunta tenendo conto del numero di  licenze  e/o
autorizzazioni  rilasciate in precedenza e di fattori quali il numero
di abitanti, l'estensione territoriale e le relative caratteristiche,
l'intensita' di movimenti per ragioni di turismo, cura,  soggiorno  e
lavoro e di altri fattori caratterizzanti l'area territoriale.
   2.  La Giunta regionale esercita inoltre funzioni di coordinamento
allo scopo di assicurare  una  gestione  uniforme  degli  autoservizi
pubblici   non   di   linea  e  al  fine  di  realizzare  un'adeguata
integrazione del trasporto pubblico non di linea con gli  altri  modi
di trasporto.
   3.  Al  fine  di  realizzare  l'integrazione di cui al comma 2, la
Giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni con  i  titolari
di  servizi  di  taxi  o  di  noleggio  con  conducente  a  mezzo  di
autoveicolo, minibus o autobus per servizi di  trasporto  pubblico  a
chiamata.