Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 della  presente
legge, si provvede con i fondi annualmente stanziati al capitolo 3470
del   bilancio   regionale   denominato   "Interventi   per  favorire
l'attuazione della legge 8  giugno  1990,  n.  142,  sull'ordinamento
delle autonomie locali".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 22 luglio 1994
 
                               BOTTIN