Art. 3.
                         Competenze comunali
 
  1.  Sono  delegate  ai  Comuni  le seguenti funzioni amministrative
relative ai servizi pubblici non di linea:
   a) approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio;
   b) determinazione del numero e del tipo di veicoli  e  natanti  da
adibire al singolo servizio;
   c) approvazione delle tariffe per il servizio di taxi;
   d)  rilascio  delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e
delle autorizzazioni per l'esercizio del  servizio  di  noleggio  con
conducente;
   e)  vigilanza  sulla  regolarita'  dell'esercizio  ed applicazione
delle sanzioni previste dal regolamento.
  2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge, devono adottare nuovo regolamento per il servizio di
taxi e per il servizio di noleggio  con  conducente,  in  conformita'
alle norme della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della presente legge.
  3.  I  Comuni sono tenuti a trasmettere annualmente all'Assessorato
regionale ai trasporti una  relazione  sulle  modifiche  verificatesi
nell'anno  nella  consistenza  e  nella  tipologia  dei veicoli e dei
natanti adibiti a esercizio di taxi e di noleggio con conducente.