Art. 3.
            Sostituzione del sesto comma dell'articolo 11
 
  1. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1982
e' sostituito dal seguente:
   "Gli  studenti di ogni ordine e grado possono acquistare titoli di
viaggio di libera circolazione per i trasporti urbani il  cui  prezzo
minimo  e'  fissato  in  un importo non inferiore alla corrispondente
tariffa per i  trasporti  interurbani  relativa  al  primo  scaglione
chilometrico".