Art. 3. Sostituzione del sesto comma dell'articolo 11 1. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1982 e' sostituito dal seguente: "Gli studenti di ogni ordine e grado possono acquistare titoli di viaggio di libera circolazione per i trasporti urbani il cui prezzo minimo e' fissato in un importo non inferiore alla corrispondente tariffa per i trasporti interurbani relativa al primo scaglione chilometrico".