Art. 3.
           Caratteristiche tecniche ed igienico sanitarie
 
  1.  Salvo  quanto  disposto  ai  commi 2, 3 e 4, i locali destinati
all'attivita' ricettiva devono essere conformi agli standard igienico
sanitari delle abitazioni civili.
  2.  Le  camere  devono  avere  una   superficie   minima,   escluso
l'eventuale  locale  bagno  annesso,  di  nove  metri quadrati per la
camere ad un letto e di dodici metri quadrati per  le  camere  a  due
letti.  Per  ogni ulteriore letto tale ultima superficie e' aumentata
di quattro metri quadrati, arrotondandosi la frazione  di  superficie
superiore a 0,50 metri quadrati all'unita'.
  3. Gli appartamenti devono avere una superficie minima, comprensiva
del  locale  bagno e della cucina o del posto di cottura, di 28 metri
quadrati, se  utilizzati  da  non  piu'  di  due  persone.  Per  ogni
ulteriore  persona  tale  superficie  e'  aumentata  di  cinque metri
quadrati. In ogni caso la superficie minima  delle  camere  non  puo'
essere inferiore a quella prevista dal comma 2.
  4.  In  deroga  ai limiti di superficie di cui ai commi 2 e 3, puo'
essere aggiunto un letto per un bambino di eta' inferiore  ai  dodici
anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.