Art. 3. Caratteristiche tecniche ed igienico sanitarie 1. Salvo quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, i locali destinati all'attivita' ricettiva devono essere conformi agli standard igienico sanitari delle abitazioni civili. 2. Le camere devono avere una superficie minima, escluso l'eventuale locale bagno annesso, di nove metri quadrati per la camere ad un letto e di dodici metri quadrati per le camere a due letti. Per ogni ulteriore letto tale ultima superficie e' aumentata di quattro metri quadrati, arrotondandosi la frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati all'unita'. 3. Gli appartamenti devono avere una superficie minima, comprensiva del locale bagno e della cucina o del posto di cottura, di 28 metri quadrati, se utilizzati da non piu' di due persone. Per ogni ulteriore persona tale superficie e' aumentata di cinque metri quadrati. In ogni caso la superficie minima delle camere non puo' essere inferiore a quella prevista dal comma 2. 4. In deroga ai limiti di superficie di cui ai commi 2 e 3, puo' essere aggiunto un letto per un bambino di eta' inferiore ai dodici anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.