Art. 3. Diritti di ingresso 1. Le somme derivanti dal diritto di ingresso ai musei, gallerie, scavi archeologici della Regione e dai servizi aggiuntivi, versate nell'apposito capitolo di entrata, previa declaratoria dei medesimi, in attuazione di quanto previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 4 della legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono destinate alla fruizione, alla manutenzione ed al restauro dei beni monumentali. 2. Le attuali tariffe di ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologici della Regione saranno adeguate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Con lo stesso provvedimento saranno istituite le tariffe di ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologici attualmente ad ingresso gratuito.