Art. 3. Procedura 1. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori per poter accedere al fondo straordinario di cui agli articoli 1 e 4, comma 1, devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno, successivo a quello di approvazione della presente legge, specifico programma annuale relativo alle attivita' istituzionali alle stesse demandate per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali. 2. L'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, in relazione alle previsioni finanziarie contenute nei provvedimenti programmatici statali, emette il nulla-osta al prelevamento dal fondo di cui all'art. 1 della presente legge. 3. Gli ordini di pagamento emessi dal Legale rappresentante e dal Direttore delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, inviati in copia conforme anche al Settore competente dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, dovranno incorporare la causale al fine di comprovarne la destinazione in conformita' al comma 3 dell'art. 2 della presente legge. 4. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori, contestualmente alla sopravvenuta disponibilita' in Tesoreria Regionale degli ordinari fondi annuali per finanziamento delle attivita' di cui all'art. 1 della presente legge, deliberati dalla Giunta regionale, provvederanno a riversare sul fondo straordinario quanto prelevato dalla stessa ripristinandone la disponibilita' e dandone conoscenza al Settore competente dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste. 5. In caso di mancata attuazione del programma annuale, di cui al comma 1 del presente articolo, nel termine da esso previsto, la Regione Molise, provvedera' al recupero ed alla restituzione al fondo straordinario delle somme prelevate a titolo di anticipazione con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra le date di prelevamento dal fondo straordinario e la data del recupero.