Art. 3.
                    Piano agrituristico aziendale
 
  1. Per la verifica del rapporto di connessione e  complementarieta'
di  cui  all'articolo  2  comma  1,  coloro  che intendono iscriversi
all'elenco  degli  operatori  agrituristici,  devono  presentare   al
Presidente  della  Commissione  agrituristica  provinciale,  il Piano
agrituristico aziendale.
  2. Il  Piano,  in  relazione  alla  estensione  ed  alle  dotazioni
strutturali dell'azienda, alla natura e varieta' delle coltivazioni e
degli  allevamenti,  agli  spazi  disponibili  negli  edifici e nelle
adiacenze, al numero degli addetti  ed  al  grado  del  loro  impegno
agricolo, definisce in particolare:
   a)  il  numero  delle giornate di attivita' di cui alla lettera c)
comma  2  dell'articolo  2  che  comunque  non   puo'   superare   le
centosessanta  annue  in  presenza  di  ottanta  posti a sedere, o le
duecentodieci annue in presenza di sessanta posti a sedere;
   b) il numero dei posti letto con un massimo di trenta;
   c) il numero delle persone  ospitabili  in  spazi  aperti  con  un
massimo di trenta
  3.  La  Giunta  regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, approva il modello  di  Piano
agrituristico aziendale di cui al comma 1.
  4.  Il  Piano  agrituristico  aziendale  puo' essere aggiornato, su
richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni
anno, per l'anno successivo.
  5. Le risultanze istruttorie  del  piano,  relativamente  a  quanto
previsto  al  comma  2  devono  venire  riportate nell'autorizzazione
comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre  1985,  n.
730.