Art. 3. Piano agrituristico aziendale 1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarieta' di cui all'articolo 2 comma 1, coloro che intendono iscriversi all'elenco degli operatori agrituristici, devono presentare al Presidente della Commissione agrituristica provinciale, il Piano agrituristico aziendale. 2. Il Piano, in relazione alla estensione ed alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varieta' delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici e nelle adiacenze, al numero degli addetti ed al grado del loro impegno agricolo, definisce in particolare: a) il numero delle giornate di attivita' di cui alla lettera c) comma 2 dell'articolo 2 che comunque non puo' superare le centosessanta annue in presenza di ottanta posti a sedere, o le duecentodieci annue in presenza di sessanta posti a sedere; b) il numero dei posti letto con un massimo di trenta; c) il numero delle persone ospitabili in spazi aperti con un massimo di trenta 3. La Giunta regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il modello di Piano agrituristico aziendale di cui al comma 1. 4. Il Piano agrituristico aziendale puo' essere aggiornato, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo. 5. Le risultanze istruttorie del piano, relativamente a quanto previsto al comma 2 devono venire riportate nell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.