Art. 3. Immissioni 1. Nelle aziende faunistico-venatorie e' consentita l'immissione, secondo le disposizioni previste dal disciplinare di cui all'articolo 18, di esemplari appartenenti esclusivamente alle seguenti specie: a) fagiano; b) starna; c) pernice rossa; d) lepre; e) germano reale; f) capriolo, daino, cervo, camoscio. 2. Le immissioni sono effettuate entro le date comprese tra il 1 gennaio ed il 31 agosto di ciascun anno. 3. Le immissioni di selvaggina avvengono alla presenza di agenti dipendenti dalle amministrazioni provinciali o di ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato che redigono apposito verbale. 4. La selvaggina immessa deve risultare garantita sotto il profilo sanitario.