Art. 3.
                             Immissioni
 
  1.  Nelle  aziende faunistico-venatorie e' consentita l'immissione,
secondo le disposizioni previste dal disciplinare di cui all'articolo
18, di esemplari appartenenti esclusivamente alle seguenti specie:
   a) fagiano;
   b) starna;
   c) pernice rossa;
   d) lepre;
   e) germano reale;
   f) capriolo, daino, cervo, camoscio.
  2. Le immissioni sono effettuate entro le date comprese  tra  il  1
gennaio ed il 31 agosto di ciascun anno.
  3.  Le  immissioni  di selvaggina avvengono alla presenza di agenti
dipendenti  dalle  amministrazioni  provinciali   o   di   ufficiali,
sottufficiali  e guardie del Corpo forestale dello Stato che redigono
apposito verbale.
  4. La selvaggina immessa deve risultare garantita sotto il  profilo
sanitario.