Art. 3. Funzioni di competenza della Regione 1. Nel rispetto dei principi contenuti nella legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), nei riguardi delle attivita' comprese nel Servizio sanitario regionale e di quelle relative ai servizi socio-assistenziali: a) il Consiglio regionale determina gli indirizzi di natura politica e programmatica in materia di tutela della salute fissandone le relative risorse finanziarie; b) la Giunta regionale: 1) provvede all'assegnazione e all'erogazione delle risorse finanziarie; 2) svolge funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo; 3) determina le modalita' di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alle spese di funzionamento dei servizi socio-assistenziali, gestiti sia direttamente sia da parte degli enti locali; 4) esercita le funzioni e competenze in materia di: 4.1 minori, disabili e prevenzione del disagio, anche mediante interventi di assistenza economica; 4.2 formazione degli operatori socio-assistenziali; 4.3 invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; 4.4 Osservatorio epidemiologico regionale; 4.5 veterinaria, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45, istitutiva del Servizio veterinario regionale; 4.6 autorizzazione e vigilanza in materia di tutela sanitaria dell'ambiente, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unita' operativa di microbiologia); 4.7 formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e istituzione di dispensari farmaceutici ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica). 2. Le competenze prefettizie in materia di tossicodipendenze di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sono svolte, su delega del Presidente della Giunta regionale, da un funzionario di qualifica unica dirigenziale dell'Assessorato regionale della sanita' ed assistenza sociale. 3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 le competenti strutture della Regione si avvalgono dei servizi dell'USL. 4. La Regione puo' trasferire o delegare proprie competenze agli enti locali attribuendo agli stessi i mezzi finanziari necessari. 5. La Giunta regionale adotta schemi-tipo per la stipulazione di convenzioni con istituzioni private per la gestione di servizi socio-assistenziali.