Art. 3.
                Funzioni di competenza della Regione
 
  1. Nel rispetto dei principi contenuti  nella  legge  regionale  23
ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione
regionale  della  Valle  d'Aosta  e  revisione  della  disciplina del
personale),  nei  riguardi  delle  attivita'  comprese  nel  Servizio
sanitario    regionale    e    di    quelle   relative   ai   servizi
socio-assistenziali:
   a) il  Consiglio  regionale  determina  gli  indirizzi  di  natura
politica e programmatica in materia di tutela della salute fissandone
le relative risorse finanziarie;
   b) la Giunta regionale:
    1)  provvede  all'assegnazione  e  all'erogazione  delle  risorse
finanziarie;
    2)  svolge  funzioni  di  programmazione,  di  indirizzo   e   di
controllo;
    3)  determina  le  modalita' di partecipazione degli utenti e dei
loro   familiari   alle   spese   di   funzionamento   dei    servizi
socio-assistenziali, gestiti sia direttamente sia da parte degli enti
locali;
    4) esercita le funzioni e competenze in materia di:
     4.1  minori,  disabili e prevenzione del disagio, anche mediante
interventi di assistenza economica;
     4.2 formazione degli operatori socio-assistenziali;
     4.3 invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
     4.4 Osservatorio epidemiologico regionale;
     4.5 veterinaria, secondo quanto stabilito dalla legge  regionale
16 agosto 1994, n. 45, istitutiva del Servizio veterinario regionale;
     4.6  autorizzazione  e  vigilanza in materia di tutela sanitaria
dell'ambiente, fatto salvo quanto previsto dalla  legge  regionale  4
settembre  1995,  n.  41  (Istituzione  dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito  dell'Unita'
sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione
e dell'Unita' operativa di microbiologia);
     4.7  formazione e revisione della pianta organica delle farmacie
e istituzione di dispensari farmaceutici ai sensi dell'art. 43  della
legge  regionale  25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in
materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,  di  medicina  legale,  di
vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica).
  2. Le competenze prefettizie in materia di tossicodipendenze di cui
all'art.  75  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sono  svolte,
su delega del Presidente della Giunta regionale, da un funzionario di
qualifica unica dirigenziale dell'Assessorato regionale della sanita'
ed assistenza sociale.
  3.  Ai  fini  dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 le
competenti strutture della Regione si avvalgono dei servizi dell'USL.
  4. La Regione puo' trasferire o delegare  proprie  competenze  agli
enti locali attribuendo agli stessi i mezzi finanziari necessari.
  5.  La  Giunta  regionale adotta schemi-tipo per la stipulazione di
convenzioni con  istituzioni  private  per  la  gestione  di  servizi
socio-assistenziali.