Art. 3.
 
  1.  L'Ufficio  di  Presidenza del Consiglio regionale garantisce il
supporto  organizzativo  ritenuto  necessario  all'espletamento   dei
compiti dell'associazione.
  2.  All'associazione  incombe l'obbligo di documentare l'impiego di
tutte le somme ricevute.