Art. 3.
                         Soggetti attuatori
 
  1. L'attuazione del programma straordinario viene  perseguita,  per
l'articolo    2,   comma   1,   lettere   a)   e   b),   direttamente
dall'Amministrazione regionale per il tramite del Centro regionale di
catalogazione e restauro  dei  beni  culturali,  e  per  il  medesimo
articolo 2, comma 1, lettera c) degli enti locali, anche associati.