Art. 3. Soggetti attuatori 1. L'attuazione del programma straordinario viene perseguita, per l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), direttamente dall'Amministrazione regionale per il tramite del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, e per il medesimo articolo 2, comma 1, lettera c) degli enti locali, anche associati.