Art. 3. L'art. 5 della legge 25 luglio 1996 n. 58 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Assegnazione dei contributi e degli incarichi di progettazione) - 1. La Giunta regionale assegna i contributi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3. L'incarico di progettazione deve essere affidato entro 10 mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza".