Art. 3. Statuto dei consorzi 1. I consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti consortili. 2. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea generale del consorzio di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla nomina dell'assemblea stessa ed e' trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione, sentita la competente Commissione consiliare. 3. Lo statuto consortile disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consorzio, nel rispetto delle norme della presente legge e delle altre norme vigenti, e stabilisce in particolare: a) le modalita' di nomina, composizione e rinnovo degli organi consortili; b) le competenze attribuite ai singoli organi del consorzio; c) le modalita' di ammissione di nuovi partecipanti e le modalita' di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili; d) i casi di scioglimento degli organi consortili da parte della Regione per gravi irregolarita' o impossibilita' di funzionamento.