Art. 3. Condizioni per la partecipazione 1. La partecipazione della Regione alla S.p.a. e' subordinata alla condizione che lo statuto della Societa' preveda: a) che al capitale sociale della costituenda S.p.a. partecipino, inizialmente, in misura paritaria, da concordarsi dalle parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, il Comune di Viterbo e la Camera di Commercio di Viterbo; b) che successivamente alla costituzione della S.p.a. siano ammessi come soci di minoranza altri enti pubblici o soggetti privati secondo le modalita' ed i limiti fissati dallo statuto della Societa' stessa e dalla normativa vigente in materia; ai soggetti di cui alla lettera a) e' riservata la maggioranza delle azioni; c) che l'oggetto sociale consista nell'organizzazione diretta o mediante altri soggetti, di manifestazioni fieristiche, congressuali o di servizi per le finalita' di cui all'articolo 1, da realizzarsi anche mediante l'acquisizione e gestione di infrastrutture, di immobili ed allestimenti; d) che le iniziative intraprese dalla Societa' siano realizzate in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e delle disposizioni emanate dalla Regione in materia, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con l'attivita' espositiva della Fiera di Roma S.p.a. e delle altre fiere del Lazio; e) che la S.p.a., in attesa dell'attuazione di apposito centro fieristico e congressuale, da localizzare prioritariamente in aree di proprieta' pubblica o individuale dell'amministrazione comunale di Viterbo, puo' perseguire lo scopo sociale anche mediante l'acquisizione delle quote della Societa' Viterbo Expo' S.r.l. con sede in Viterbo, al fine di subentrare nella proprieta' degli allestimenti da essa posseduti, se conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nella titolarita' del contratto di locazione e nel rapporto giuridico con la Societa' Fiera di Viterbo S.r.l., organizzatrice di mostre; in tal caso l'acquisizione avviene previa perizia asseverata; f) che le deliberazioni di straordinaria amministrazione devono essere assunte dall'assemblea con una maggioranza non inferiore all'ottanta per cento.