Art. 3. Accertamento dell'handicap 1. Gli accertamenti relativi all'handicap, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua del portatore di handicap sono effettuati dalle USL mediante le Commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un assistente sociale della USL nonche' da un esperto da individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella patologia di cui e' portatore il soggetto da esaminare, dipendente dalla USL.