Art. 3.
                     Accertamento dell'handicap
 
  1. Gli accertamenti relativi all'handicap, alle  difficolta',  alla
necessita'  dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita'
complessiva  individuale  residua  del  portatore  di  handicap  sono
effettuati  dalle USL mediante le Commissioni mediche di cui all'art.
1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,  integrate  da  un  assistente
sociale  della  USL  nonche'  da  un  esperto da individuarsi tra gli
psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella  patologia  di
cui e' portatore il soggetto da esaminare, dipendente dalla USL.