Art. 3.
    Superfici minime delle camere nelle strutture extralberghiere
 
  1.  Nelle  country-houses  (residenze  di  campagna),  nelle case e
appartamenti per vacanze, nei centri soggiorno studi, e nei bungalows
dei campeggi e dei villaggi turistici, la superficie  dei  locali  di
pernottamento  e'  fissata  nella misura minima di mq. 7 per un posto
letto e di mq.  12 per due posti letto. Per ciascun  posto  letto  in
piu' la superficie minima e' determinata in mq. 5.
  2.  Nelle  country-houses, nelle case ed appartamenti per vacanze e
nei  bungalows  dei  campeggi  e  villaggi  turistici   puo'   essere
consentita, nei locali di soggiorno, la presenza di divani letto fino
ad un massimo di due posti.
  3.   La   superficie  totale  degli  appartamenti  nelle  tipologie
country-house e case e appartamenti per vacanze deve avere una misura
minima di mq. 20.
  4. Per le case per ferie e le  case  religiose  di  ospitalita'  la
misura  minima delle superfici e' pari a quella fissata per le camere
ad un letto ed a due letti, alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 per
gli alberghi ad una e due stelle, nonche' di mq. 15 per le  camere  a
tre  letti e di mq. 18 per le camere a quattro letti. Per gli ostelli
per  la  gioventu',  i kinderheimer (centri di vacanza per ragazzi) i
rifugi  escursionistici  e  gli   affittacamere   rimane   ferma   la
regolamentazione stabilita agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge
regionale 14 marzo 1994 n. 8.