Art. 3. Norma transitoria Le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 56/1984, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, hanno effetto a decorrere del primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della medesima legge. 2. Il primo aggiornamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale n 56/1984 come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e' determinato con riferimento al periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.