Art. 3.
                Requisiti delle strutture di ricovero
       (Caratteristiche costruttive dei canili e dei gattili)
 
  1. Le strutture di ricovero sono: il canile sanitario e  il  canile
rifugio.
  2.  L'omogeneizzazione  delle  tipologie  costruttive dei canili e'
indispensabile per una adeguata realizzazione del dettato normativo e
per un proficuo investimento finanziario.
  3.  La  funzionalita' e l'efficacia degli interventi dipende da una
realistica e soddisfacente attivazione delle strutture di cui  devono
essere garantiti gli standard.
  4. Presso ogni canile sanitario devono essere assicurati:
   a)  il  ricovero  e la custodia temporanea dei cani, come previsto
dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica  8
febbraio  1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria
e successive modificazioni;
   b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il
tempo necessario alla loro restituzione ai  proprietari  o  detentori
ovvero il loro affidamento ad eventuali richiedenti;
   c)  il  pronto  soccorso e le prime cure degli animali di cui alle
lettere a) e b), eventualmente feriti;
   d) l'incenerimento degli animali morti o comunque la  garanzia  di
un adeguato smaltimento delle carcasse.
  5. Presso ogni canile rifugio devono essere assicurati:
   a) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non e' possibile
la  restituzione  ai  proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad
eventuali richiedenti;
   b) il  ricovero  e  la  custodia  dei  cani  dopo  il  periodo  di
osservazione nel canile sanitario.
  6. Per i suoi compiti ogni canile sanitario deve dotarsi di:
   a)  un  reparto  adibito  alla  custodia temporanea per un periodo
massimo di sessanta giorni;
   b) un reparto per  il  ricovero  permanente  o  comunque  oltre  i
termini  previsti  per  la custodia temporanea, qualora non esista un
canile rifugio;
   c) un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per  i  casi
previsti   dagli   articoli  86  e  87  del  regolamento  di  polizia
veterinaria;
   d) un reparto per  i  cani  che  devono  essere  obbligatoriamente
trattati farmacologicamente contro la tenia echinococco;
   e) un gattile.
  7. Per i suoi compiti ogni canile rifugio dovra' dotarsi di:
   a)  reparti  per il ricovero permanente o comunque oltre i termini
previsti per la custodia temporanea;
   b) un reparto di isolamento temporaneo in caso di necessita';
   c) un ambulatorio veterinario;
   d) uffici;
   e) un gattile.
  8. Sono pertinenze del canile sanitario e del canile rifugio  anche
i  locali  di immagazzinamento dell'alimento per gli animali che deve
essere separato dai locali di servizio e dall'ufficio amministrativo,
anche questi facente parte della struttura.
  9. La cucina, se l'alimento e' acquistato preconfezionato, puo' non
essere necessaria.
  10. Le  caratteristiche  costruttive  di  dette  dipendenze  devono
essere conformi ai regolamenti e alle leggi vigenti.
  11.   Nel  canile  sanitario  deve  inoltre  essere  attrezzato  un
ambulatorio  veterinario  fornito  dei  materiali  e  del   personale
necessario per:
   a) operazioni di anagrafatura;
   b) prelievi di laboratorio;
   c) accertamenti diagnostici;
   d) interventi chirurgici di pronto soccorso urgenti;
   e) eventuale soppressione eutanasica;
   f) interventi di sterilizzazione di cani e gatti.
  12.  Per  ogni  canile devono inoltre essere rispettate le seguenti
condizioni:
   a) essere convenientemente isolato fisicamente e acusticamente  da
altri edifici;
   b)  non  sorgere  nel  perimetro  di  altre  strutture sanitarie o
annonarie;
   c) la sua ubicazione deve essere approvata dal servizio di  igiene
pubblica di concerto col servizio veterinario della ASL di competenza
che ne valuta anche l'idoneita' rispetto alle vigenti norme di igiene
e sanita' pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di
animali;
   d) essere adeguatamente recintato in modo da impedire l'accesso ai
non addetti o autorizzati.
  13.  Un'attenzione  particolare  deve  essere  rivolta  ad  evitare
inconvenienti legati alla presenza di animali in numero  elevato,  in
quanto  cio' aggrava la produzione di cattivi odori, rumori e rifiuti
sia solidi che liquidi.
  14. Il canile va considerato alla stregua di una attivita' di  tipo
insalubre  e  come tale deve essere ubicata in zona periferica e deve
poter disporre di allacci fognari e  idrici.  Il  canile,  in  quanto
struttura  aperta ai cittadini, deve essere facilmente raggiungibile,
anche con mezzi pubblici.
  15. Gli standard minimi delle superfici utilizzabili per le diverse
funzioni del canile sono:
   a) canile rifugio - Il canile rifugio deve sorgere in  un'area  di
circa 5.500 metri quadrati, cosi' ripartiti:
    1)  circa  600  metri quadri di superficie coperta destinati agli
uffici e agli ambulatori;
    2) circa 400 metri quadri per ambulatori;
    3) circa 2.000 metri quadri per le strutture del canile, gattile,
isolamento e reparto quarantenario;
    4) circa 2.000 metri quadri per i  piazzali,  cortili  interni  e
spazi verdi;
    5) circa 500 metri quadri da destinare a verde per costituire una
fascia di rispetto a disposizione di ulteriori futuri utilizzi;
   b) canile sanitario - Il canile sanitario, per soddisfare tutte le
funzioni attribuitegli, deve sorgere in un'area di circa 10.000 metri
quadri cosi ripartiti:
    1) 2.000 destinati alle parti coperte;
    2) 3.000 destinati ai cortili e spazi verdi interni;
    3) 5.000 destinati ai parchetti di stabulazione libera.
  Nella scelta dell'area va considerato che la struttura deve distare
da altri insediamenti urbani almeno 200 metri;
   c)  movimento  animali  - Il canile sanitario tipo qui considerato
deve poter ricevere all'incirca 900/1.000 cani all'anno.  Si  presume
che ogni animale soggiorni in media 10 giorni nella struttura per gli
accertamenti  sanitari.  Trascorso  tale  termine, se richiesto, puo'
essere dato in affido temporaneo. L'affido, come previsto dalla legge
n. 281 del 1991, diviene cessione definitiva trascosi sessanta giorni
dalla data di ingresso in canile;
   d)  modalita'  di  custodia  cani  -  I  soggetti  ospitati  nella
struttura del canile possono occupare:
    1) box chiusi dotati di una parte  coperta  chiusa  e  una  parte
aperta:
 
    peso cane fino a kg 6:
     sup. min. parte chiusa mq 1;
     sup. min. aperta mq 1;
     sup cane min. mq 2;
    peso cane da kg 6 a kg 10:
     sup. min. parte chiusa mq 1;
     sup. min. aperta mq 1,4;
     sup. cane min. mq 3;
    peso cane da kg 10 a kg 20:
     sup. min. parte chiusa mq 1,5;
     sup. min. aperta mq 2;
     sup. cane min. mq 3,5;
    peso cane oltre kg 30:
     sup. min. parte chiusa mq 2;
     sup. min. aperta mq 2;
     sup. cane min. mq 4.
 
  Per  tutte  le  tipologie di box, l'altezza minima della recinzione
deve  essere  di  2,5  m,  devono  essere  costruiti  con   materiali
resistenti,  a  superfici  lisce, impermeabili e facilmente lavabili,
che non siano nocivi, che non presentino angoli vivi e possano essere
facilmente disinfettati.
  Il pavimento deve essere in leggera pendenza verso una canaletta di
scolo ricoperta da griglia, convogliante i liquidi verso un  impianto
fognario   pubblico  e,  laddove  non  presente,  una  fossa  settica
opportunamente dimensionata.
  Devono   essere   forniti   di    un    sistema    automatico    di
approvvigionamento  di acqua potabile e di una mangiatoia asportabile
in materiale lavabile e disinfettabile.
  Le porte devono essere costruite in metallo ad  angoli  arrotondati
in modo da non rappresentare pericolo per gli animali custoditi.
  Per   i  box  che  devono  ospitare  animali  in  osservazione  e/o
particolarmente  aggressivi  deve  essere  prevista   una   porta   a
scorrimento  che  separi  le  due porzioni aperta/chiusa del box e un
doppio ingresso in modo da garantire  le  operazioni  di  pulizia  in
perfetta sicurezza.
  Per  i  box  di  entrata  dove  vengono ospitati i cani da trattare
farmacologicamente, le acque di scolo devono poter confluire  in  una
vaschetta  di  raccolta  al  fine  di  poter subire un trattamento di
bonifica tendente  alla  eliminazione  di  eventuali  uova  di  tenia
echinococco (es. bollitura, formalina, ecc.).
    2) paddock.
  Si tratta di uno spazio all'aperto, recintato adeguatamente, dove i
cani  hanno  la  possibilita'  di  fare sufficiente moto, di svolgere
attivita'  ludica  e  di  socializzazione.   Non   vengono   indicate
particolari  caratteristiche  costruttive trattandosi di spazi atti a
simulare al meglio l'habitat esterno naturale. Devono essere comunque
garantiti i seguenti requisiti minimi:
   la  recinzione deve avere fondamenta sufficientemente profonde per
impedire l'accesso dall'esterno  di  altri  cani  e/o  altri  animali
nocivi;
   il  terreno  deve  essere costituito in modo da poter garantire il
filtraggio  dell'acqua  piovana  cosi'  da  evitare  il  formarsi  di
pozzanghere,  ma sufficientemente duro da poter garantire il naturale
consumo  delle  unghie  e  soprattutto  favorire  la  raccolta  degli
escrementi.
    3) gabbie.
  Nei  casi  in cui sia prescritta la permanenza dei cani in apposite
gabbie, per il tempo strettamente necessario e in ogni  caso  con  la
possibilita'  di uscire per fare del moto almeno una volta al giorno,
i soggetti ospitati  nella  struttura  del  canile  possono  occupare
gabbie delle seguenti dimensioni:
 
   altezza del cane cm 30:
    sup. min. del pavimento mq 0,75;
    altezza min. della gabbia cm 60;
   altezza del cane cm 40:
    sup. min. del pavimento mq 1;
    altezza min. della gabbia cm 80;
   altezza del cane cm 70:
    sup. min. del pavimento mq 1,75;
    altezza min. della gabbia cm 1,40;