Art. 3. Modifica dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 1. L'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Attivita' edilizie). - 1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi. 2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 e' elevata a 200 metri. 3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi e' determinata in misura proporzionale. 4. La deroga di cui al comma 2 e' subordinata al parere favorevole della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresi' il comitato tecnico-amministrativo dell'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per i profili attinenti alla qualita' del bosco ed alla difesa idrogeologica. 5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali. 6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attivita' edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. 7. All'interno delle riserve naturali non e' consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1. 8. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attivita' proprie dell'amministrazione forestale. E' altresi' consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse. 9. In deroga al divieto di cui al comma 1, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facolta' di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole. 10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi e' tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco. 11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497".