Art. 3.
  Modifica dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16
    1.  L'art.  10  della  legge  regionale  6 aprile 1996, n. 16, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.   10   (Attivita'   edilizie).  -  1.  Sono  vietate  nuove
costruzioni  all'interno  dei boschi e delle fasce forestali ed entro
una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
    2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di
rispetto di cui al comma 1 e' elevata a 200 metri.
    3. Nei boschi di superficie compresa tra 10.000 mq e 10 ettari la
fascia  di  rispetto  di  cui  ai  precedenti commi e' determinata in
misura proporzionale.
    4.  La  deroga  di  cui  al  comma  2  e'  subordinata  al parere
favorevole  della  sovrintendenza  ai  beni  culturali  ed ambientali
competente    per    territorio,   sentito   altresi'   il   comitato
tecnico-amministrativo  dell'azienda  delle  foreste  demaniali della
Regione  siciliana per i profili attinenti alla qualita' del bosco ed
alla difesa idrogeologica.
    5.  I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi
in  base  a  direttive  formulate dall'assessore regionale per i beni
culturali  ed  ambientali  e  per  la pubblica istruzione, sentito il
consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
    6.  All'interno  dei  parchi  naturali,  in  deroga al divieto di
costruzione   nelle  zone  di  rispetto  dei  boschi  e  delle  fasce
forestali,  resta  consentita  l'attivita' edilizia nei soli limiti e
con  le  procedure  di cui all'art. 25 della legge regionale 9 agosto
1988, n. 14.
    7.  All'interno  delle  riserve naturali non e' consentita alcuna
deroga al divieto di cui al comma 1.
    8.  Il  divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di
infrastrutture  necessarie  allo  svolgimento delle attivita' proprie
dell'amministrazione    forestale.    E'   altresi'   consentita   la
realizzazione  di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti
di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.
    9.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma  1,  nei  terreni
artificialmente  rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta
salva  la  facolta'  di edificare nei limiti previsti dalla normativa
vigente per le zone territoriali omogenee agricole.
    10.  Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed
alle  relative  fasce  di  rispetto,  ferma  restando la soggezione a
vincolo  paesaggistico, ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1985, n.
431,  non  si  applicano  le  disposizioni  di cui ai commi da 1 a 3.
L'edificazione all'interno di tali boschi e' tuttavia consentita solo
per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
    11.  Le  zone  di  rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni
caso  sottoposte  di  diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497".