Art. 3 
 
                   Classificazione delle ciclovie 
 
  1. Per dotare il territorio regionale di un sistema di  strade  per
le biciclette secondo uno schema di rete, oltre alle piste  ciclabili
come definite dal  D.Lgs.  30  aprile  1992,  n.  285  (Codice  della
Strada),  che  rappresentano  il  massimo  grado  di  protezione  del
ciclista dal traffico stradale, puo' essere individuato un sistema di
ciclovie,  ovvero  di  itinerari   consentiti   al   transito   delle
biciclette, dotati di diversi livelli di  protezione  determinati  da
provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza  ciclistica
piu' agevole anche se non totalmente sicura. 
  2. Un sistema di ciclovie, siano esse urbane o  extraurbane  ovvero
integrate, e' costituito da  diversi  segmenti  raccordati  tra  loro
descritti e segnalati con precisione, costruiti o messi in  sicurezza
e legittimamente percorribili dal ciclista. 
  3.  Con  riferimento  ai  parametri  di  traffico  e  sicurezza  si
definiscono le seguenti categorie di  ciclovie,  ovvero  di  segmenti
stradali rilevanti per il ciclista: 
    a) pista ciclabile o ciclopedonale, come da articolo 3, comma  1,
numero 39, del decreto legislativo n. 285/1992; 
    b) corsia ciclabile o ciclopedonale, come da articoli 140  e  146
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della
strada); 
    c) pista o strada ciclabile in sede propria lontano dalle  strade
a traffico motorizzato; 
    d) sentiero  ciclabile  o  percorso  natura:  in  parchi  e  zone
protette, bordi  fiume  o  ambiti  rurali,  anche  senza  particolari
standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse; 
    e)  strade  senza  traffico  con  una   percorrenza   motorizzata
giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno; 
    f) strade  a  basso  traffico  con  una  percorrenza  motorizzata
giornaliera inferiore a cinquecento veicoli  al  giorno  senza  punte
superiori a cinquanta veicoli all'ora; 
    g) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30"  extraurbana  con
sezione della carreggiata non  inferiore  a  tre  metri  dedicata  ai
veicoli non a motore salvo  autorizzati  (frontisti,  agricoltori)  e
comunque sottoposta a limite di velocita' di trenta chilometri  orari
ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera
F-bis, del D.Lgs. 285/1992; 
    h) area pedonale, come da articolo 3,  comma  1,  numero  2,  del
decreto legislativo 285/1992; 
    i) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1,  numero
54, del decreto legislativo 285/1992; 
    l) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, numero 58, del
decreto legislativo 285/1992; 
    m) zona a velocita'  limitata  (per  trenta  chilometri  orari  o
inferiori), come da articolo 135, comma 14, del D.P.R. 495/1992.