Art. 3 Classificazione delle ciclovie 1. Per dotare il territorio regionale di un sistema di strade per le biciclette secondo uno schema di rete, oltre alle piste ciclabili come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che rappresentano il massimo grado di protezione del ciclista dal traffico stradale, puo' essere individuato un sistema di ciclovie, ovvero di itinerari consentiti al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica piu' agevole anche se non totalmente sicura. 2. Un sistema di ciclovie, siano esse urbane o extraurbane ovvero integrate, e' costituito da diversi segmenti raccordati tra loro descritti e segnalati con precisione, costruiti o messi in sicurezza e legittimamente percorribili dal ciclista. 3. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza si definiscono le seguenti categorie di ciclovie, ovvero di segmenti stradali rilevanti per il ciclista: a) pista ciclabile o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, numero 39, del decreto legislativo n. 285/1992; b) corsia ciclabile o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); c) pista o strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato; d) sentiero ciclabile o percorso natura: in parchi e zone protette, bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono ammesse; e) strade senza traffico con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno; f) strade a basso traffico con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli al giorno senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora; g) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30" extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocita' di trenta chilometri orari ovvero itinerario ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del D.Lgs. 285/1992; h) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, numero 2, del decreto legislativo 285/1992; i) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, numero 54, del decreto legislativo 285/1992; l) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, numero 58, del decreto legislativo 285/1992; m) zona a velocita' limitata (per trenta chilometri orari o inferiori), come da articolo 135, comma 14, del D.P.R. 495/1992.