Art. 3 
 
          Razionalizzazione mutui e prestiti della Regione 
 
  1.  Al  fine  di  razionalizzare  e  rimodulare   il   profilo   di
ammortamento dei mutui e prestiti  della  Regione,  anche  attraverso
un'eventuale revisione entro il limite massimo  di  cinque  anni  dei
rispettivi piani di ammortamento, ivi  compresa  la  riduzione  della
durata,  l'Assessore  regionale  per  l'economia  e'  autorizzato  ad
attivare gli opportuni strumenti finanziari  nonche'  la  dismissione
dei contratti derivati in essere, in osservanza  dell'art.  41  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
  2. Le eventuali entrate derivanti dalla dismissione  dei  contratti
derivati di cui al comma 1 sono destinate a copertura degli eventuali
oneri discendenti dalla dismissione dei medesimi  contratti  derivati
in essere e/o alla riduzione del debito. 
  3. Le somme stanziate  nel  bilancio  della  Regione  destinate  al
pagamento degli accantonamenti di quote capitale per la  costituzione
di fondi occorrenti per il rimborso  di  prestiti  "bullet",  possono
essere utilizzate per  l'eventuale  estinzione  anticipata  di  quote
delle stesse  obbligazioni,  ove  finanziariamente  conveniente,  nel
rispetto delle quote di accantonamento necessarie all'estinzione  del
debito a scadenza. 
  4. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad apportare
le variazioni  al  bilancio  di  previsione  della  Regione  connesse
all'attuazione dei commi precedenti. 
  5. L'Assessore regionale per l'economia, entro dieci  giorni  dalla
definizione delle procedure di cui al  presente  articolo,  riferisce
alla  competente  commissione  legislativa  dell'Assemblea  regionale
siciliana sulla  stipula  dei  relativi  contratti  e  sui  risultati
conseguiti dalla Regione.