Art. 3 
 
                        Ambiti di intervento 
 
  1. Nelle palestre il coordinamento,  la  direzione  o  la  gestione
delle attivita' fisico-motorie e'  svolta  da  soggetti  in  possesso
della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero  di  titolo
di studio equipollente. 
  2. Negli stabilimenti balneari, hotel, villaggi turistici e  simili
ubicati nel territorio della  Regione,  le  attivita'  fisico-motorie
sono svolte con la presenza di un soggetto in possesso  della  laurea
in Scienze motorie o del diploma ISEF  ovvero  di  titolo  di  studio
equipollente. 
  3. Nelle strutture private, non riconosciute  dal  CONI,  destinate
allo svolgimento di attivita'  fisico-motorie  l'insegnamento  ed  il
coordinamento  delle  suddette  attivita'  e'  svolto  da  almeno  un
soggetto in possesso della laurea in Scienze motorie  o  del  diploma
ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.