Art. 3 Ambiti di intervento 1. Nelle palestre il coordinamento, la direzione o la gestione delle attivita' fisico-motorie e' svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente. 2. Negli stabilimenti balneari, hotel, villaggi turistici e simili ubicati nel territorio della Regione, le attivita' fisico-motorie sono svolte con la presenza di un soggetto in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente. 3. Nelle strutture private, non riconosciute dal CONI, destinate allo svolgimento di attivita' fisico-motorie l'insegnamento ed il coordinamento delle suddette attivita' e' svolto da almeno un soggetto in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.