Art. 3 Sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle recenti crisi bancarie 1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per l'assistenza legale alle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio). 2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le condizioni di accesso al contributo, che dovranno tener conto delle condizioni economiche dei richiedenti e le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 1. 3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, e' disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitivita', Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilita'.