Art. 3 Documento operativo per la difesa del suolo 1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalita' e gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). 2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno in corso, il documento operativo annuale per la difesa del suolo. Il documento operativo per la difesa del suolo puo' essere approvato per stralci funzionali e puo' essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento. 3. Il documento operativo definisce: a) le opere idrauliche ed idrogeologiche progettate o realizzate dalla Regione ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e in conformita' con le disposizioni del medesimo articolo; b) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilita' comunale realizzate dai comuni nei territori soggetti a criticita' idrauliche ed idrogeologiche finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma; c) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilita' provinciale realizzate dalla Citta' metropolitana di Firenze o dalle province nei territori soggetti a criticita' idrauliche ed idrogeologiche finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma; d) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 2, comma 2, con il relativo cronoprogramma; e) le attivita' finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma. 4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b): a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilita' comunale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticita' idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilita' all'interno del territorio di un solo comune e, comunque, incidente sulla viabilita' comunale; b) per territori soggetti a criticita' idrauliche e idrogeologiche si intende i territori ricompresi in aree definite a pericolosita' idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e comunale, nonche' in aree interessate da eventi alluvionali per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale. 5. Ai fini di cui al comma 3, lettera c): a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilita' provinciale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticita' idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilita' all'interno del territorio della Citta' metropolitana di Firenze o di una sola provincia e, comunque, incidente sulla viabilita' provinciale; b) per territori soggetti a criticita' idrauliche e idrogeologiche si intendono i territori ricompresi in aree definite a pericolosita' idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale, nonche' in aree interessate da eventi alluvionali per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale. 6. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il comune e' autorita' espropriante. 7. Per le opere di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il documento operativo stabilisce le modalita' di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni e dei consorzi di bonifica. 8. Nell'ambito del documento operativo sono altresi' approvati i piani delle attivita' di bonifica di cui all'art. 26 della legge regionale n. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 27 della medesima legge regionale n. 79/2012. 9. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere di cui al comma 3, nonche', per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 2. 10. Il documento operativo contiene una relazione sugli esiti dell'attivita' di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 79/2012. 11. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'). La proposta di variante e' pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati, i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Dette varianti sono efficaci, senza la necessita' di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva del procedimento. 12. Le opere idrauliche ed idrogeologiche sono acquisite al demanio ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39). 13. Le opere di cui al comma 3, lettere b) e c), sono acquisite al patrimonio dell'ente titolare della strada, fatte salve eventuali opere idrauliche realizzate contestualmente.