Art. 3 
 
             Documento operativo per la difesa del suolo 
 
  1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale  sono
definite le finalita' e gli obiettivi di intervento per la difesa del
suolo, in coerenza con  le  strategie  di  intervento  stabilite  dal
programma regionale di  sviluppo  e  tenuto  conto  delle  previsioni
contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di  cui  al
decreto  legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49  (Attuazione  della
direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e  alla  gestione  dei
rischi di alluvioni). 
  2. La Giunta regionale, con  deliberazione,  approva  entro  il  31
gennaio di  ogni  anno  e  con  riferimento  all'anno  in  corso,  il
documento operativo annuale per la difesa  del  suolo.  Il  documento
operativo per la difesa del suolo puo' essere approvato  per  stralci
funzionali  e  puo'  essere  aggiornato  nel   corso   dell'anno   di
riferimento. 
  3. Il documento operativo definisce: 
    a) le opere idrauliche ed idrogeologiche progettate o  realizzate
dalla Regione ed il  relativo  cronoprogramma,  in  coerenza  con  le
previsioni dell'elenco  annuale  del  programma  triennale  regionale
delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE)  e  in  conformita'  con  le  disposizioni  del  medesimo
articolo; 
    b) le opere idrogeologiche  direttamente  connesse  e  funzionali
alla viabilita' comunale realizzate dai comuni nei territori soggetti
a  criticita'   idrauliche   ed   idrogeologiche   finanziate   anche
parzialmente con  risorse  del  bilancio  regionale  ed  il  relativo
cronoprogramma; 
    c) le opere idrogeologiche  direttamente  connesse  e  funzionali
alla viabilita' provinciale realizzate dalla Citta' metropolitana  di
Firenze  o  dalle  province  nei  territori  soggetti  a   criticita'
idrauliche ed  idrogeologiche  finanziate,  anche  parzialmente,  con
risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma; 
    d) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la
Regione si avvale dei consorzi di  bonifica  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 2, con il relativo cronoprogramma; 
    e)   le   attivita'   finalizzate   all'implementazione   ed   al
miglioramento delle informazioni e della  conoscenza  in  materia  di
difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b): 
    a) per opere idrogeologiche direttamente  connesse  e  funzionali
alla viabilita' comunale si intende la progettazione e  realizzazione
di opere  idrauliche  ed  idrogeologiche  nei  territori  soggetti  a
criticita' idrauliche ed  idrogeologiche  che  riguardino  un  tratto
delimitato di viabilita' all'interno del territorio di un solo comune
e, comunque, incidente sulla viabilita' comunale; 
    b)   per   territori   soggetti   a   criticita'   idrauliche   e
idrogeologiche si intende i territori ricompresi in aree  definite  a
pericolosita' idraulica e idrogeologica negli atti di  pianificazione
nazionale, regionale e  comunale,  nonche'  in  aree  interessate  da
eventi alluvionali per cui e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
nazionale o regionale. 
  5. Ai fini di cui al comma 3, lettera c): 
    a) per opere idrogeologiche direttamente  connesse  e  funzionali
alla  viabilita'  provinciale   si   intende   la   progettazione   e
realizzazione di opere idrauliche  ed  idrogeologiche  nei  territori
soggetti a criticita' idrauliche ed idrogeologiche che riguardino  un
tratto delimitato di  viabilita'  all'interno  del  territorio  della
Citta' metropolitana di Firenze o di una sola provincia e,  comunque,
incidente sulla viabilita' provinciale; 
    b)   per   territori   soggetti   a   criticita'   idrauliche   e
idrogeologiche si intendono i territori ricompresi in aree definite a
pericolosita' idraulica e idrogeologica negli atti di  pianificazione
nazionale, regionale e provinciale, nonche' in  aree  interessate  da
eventi alluvionali per cui e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
nazionale o regionale. 
  6. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il comune  e'  autorita'
espropriante. 
  7. Per le opere di cui  al  comma  3,  lettere  b),  c)  e  d),  il
documento operativo stabilisce le modalita' di recupero delle risorse
destinate agli interventi in caso  di  inadempimento  o  ritardo  dei
comuni e dei consorzi di bonifica. 
  8. Nell'ambito del documento operativo sono  altresi'  approvati  i
piani delle attivita' di bonifica di  cui  all'art.  26  della  legge
regionale n. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare  agli
interventi di cui all'art.  27  della  medesima  legge  regionale  n.
79/2012. 
  9. Il documento operativo individua, compatibilmente con i  vincoli
derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio
di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o
realizzazione delle  opere  di  cui  al  comma  3,  nonche',  per  lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 2. 
  10. Il documento  operativo  contiene  una  relazione  sugli  esiti
dell'attivita' di monitoraggio  e  vigilanza  della  Regione  di  cui
all'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 79/2012. 
  11. Qualora per la realizzazione di un'opera  pubblica  finalizzata
alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e  prevista  nel
documento  operativo  per  la  difesa  del  suolo,  siano  necessarie
variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici,  l'approvazione
del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi  costituisce
variante  agli  stessi  e   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio. A tal fine la  conferenza  di  servizi  garantisce  la
partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui  agli
articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,  n.  327  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'). La
proposta  di  variante  e'  pubblicata  per  almeno  quindici  giorni
nell'albo dei comuni  interessati,  i  soggetti  interessati  possono
presentare osservazioni entro  i  successivi  quindici  giorni  dalla
pubblicazione.  Le  osservazioni  sono  riportate  in  conferenza  di
servizi,  la  quale  si  esprime  motivatamente  entro  i  successivi
quindici giorni. Dette varianti sono efficaci, senza la necessita' di
ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione
conclusiva del procedimento. 
  12. Le opere idrauliche ed idrogeologiche sono acquisite al demanio
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004,  n.  77  (Demanio  e
patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge  regionale  21
marzo 2000, n. 39). 
  13. Le opere di cui al comma 3, lettere b) e c), sono acquisite  al
patrimonio dell'ente titolare della  strada,  fatte  salve  eventuali
opere idrauliche realizzate contestualmente.