Art. 3 Rapporti finanziari Stato-Regione 1. Nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento alla Regione, da parte dello Stato, delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della stessa, per un importo stimato in 500.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, il medesimo importo e' accantonato in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di seguito indicate: Missione 1, Programma 4 (capitolo 219205) 448.845 migliaia di euro; Missione 1, Programma 10 (capitolo 212015) 22.000 migliaia di euro; Missione 20, Programma 1 (capitolo 215744) 29.155 migliaia di euro. 2. Le somme di cui al comma 1 riconosciute alla Regione sono destinate al ripristino delle autorizzazioni di spesa in misura proporzionale agli importi indicati nel medesimo comma 1. 3. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2.