Art. 3 
 
                  Rapporti finanziari Stato-Regione 
 
  1. Nelle more della definizione dell'accordo per il  riconoscimento
alla Regione, da parte dello Stato, delle ritenute sui redditi  delle
persone fisiche che hanno  residenza  fiscale  nel  territorio  della
stessa, per un importo  stimato  in  500.000  migliaia  di  euro  per
l'esercizio finanziario 2016, il medesimo importo e'  accantonato  in
un apposito fondo in cui sono iscritte  le  risorse  derivanti  dalle
riduzioni delle autorizzazioni di spesa di seguito indicate: 
    Missione 1, Programma 4 (capitolo  219205)  448.845  migliaia  di
euro; 
    Missione 1, Programma 10 (capitolo  212015)  22.000  migliaia  di
euro; 
    Missione 20, Programma 1 (capitolo  215744)  29.155  migliaia  di
euro. 
  2. Le somme di cui  al  comma  1  riconosciute  alla  Regione  sono
destinate al ripristino  delle  autorizzazioni  di  spesa  in  misura
proporzionale agli importi indicati nel medesimo comma 1. 
  3.  Il  Ragioniere  generale  della  Regione  e'   autorizzato   ad
effettuare le variazioni di  bilancio  discendenti  dall'applicazione
dei commi 1 e 2.