Art. 3 Integrazione dell'art. 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. 1. Dopo comma 3-ter dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 e' inserito il seguente: «3-quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti, anche in relazione all'effettuazione di controlli preventivi circa la correttezza del versamento della tassa, i casi e i limiti in cui il costo di esazione e' assunto dalla Provincia.». 2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.